Associazione nazionale concorso completo di equitazione

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Comitato Direttivo e Statuto

Consiglio Nazionale Ancce quadriennio 2009-2012

Presidente Onorario
Paolo Reinach

Presidente
Roberto Censabella

Vice-Presidente
Filippo Cerulli Irelli
Consiglieri
Argenta Campello
Sandro Fiorani
Mario Gatti
Roberto Gatti
Lodovico Nava
Riccardo Roversi
Roberto Smith
Revisori dei Conti:
Patrick Cattaneo
Giuseppe Pepi
Alberto Soldi
Probiviri:
Giovanni Andreis
Giacomo Della Chiesa
Edoardo Lucheschi
Leopoldo Torlonia (supplente)


L’ANCCE, Associazione Nazionale Concorso Completo di Equitazione, è un’associazione sportiva apolitica, senza scopo di lucro, nata per difendere gli interessi sportivi dei cavalieri e promuovere la disciplina in ogni suo aspetto. Qui di seguito vi proponiamo lo Statuto sul quale si fonda e con il quale regola le sue attività.

STATUTO

1) COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Nazionale Concorso Completo di Equitazione (ANCCE) - Associazione Sportiva Dilettantistica - in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile.
Essa si ispira a principi democratici ed al principio della partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

L’Associazione è aggregata alla F.I.S.E. ( Federazione Italiana Sport Equestri) e, come tale, riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà anche richiedere l’affiliazione alla F.I.S.E..

L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.S.E. e si impegna ad ottemperare a tutte le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, obbligandosi altresì ad accettare eventuali sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.

2) DURATA E SEDE
L’Associazione ha sede in Milano, via Fetonte 21 e la sua durata è illimitata.

3) SCOPI
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Le finalità dell’Associazione sono:
- riunire, segnatamente in campo agonistico, i praticanti dello sport equestre nella specializzazione del Concorso Completo, svolgere attività sportive connesse, con particolare riferimento all’attività di organizzazione compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nonché promuovere, anche a livello internazionale, detta pratica equestre;
- tutelare gli interessi sportivi dei propri iscritti, in Italia ed all’estero, nelle manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere la formazione psicofisica e morale degli atleti, reprimendo l’uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli e degli atleti stessi nelle attività agonistiche e sportive.
L’Associazione ha facoltà di promuovere e gestire attività commerciali strutturalmente funzionali e connesse agli scopi sociali, nonché svolgere attività di gestione, conduzione di iniziative e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive relative alla pratica del Concorso Completo.
In ogni caso i proventi che a norma del presente statuto possano derivare all’Associazione, dovranno essere destinati esclusivamente al sostentamento ed alle attività della Associazione stessa e l’eventuale eccedenza attiva di gestione di ciascun anno dovrà essere reinvestita esclusivamente per il perseguimento dell’attività sportiva.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, durante la vita dell’Associazione, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che detta destinazione o distribuzione non sia prevista da disposizioni di legge.

4) SOCI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di soci, e nel rispetto della suddivisione di cui infra i Cavalieri, Proprietari, Allevatori e quadri Tecnici che siano cittadini italiani e stranieri, senza alcuna distinzione tra loro, che abbiano dimostrato il loro interesse ed impegno attivo nella pratica equestre del Concorso Completo, dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
La qualifica di socio non è trasmissibile per atto tra vivi ma solo mortis causa, né tale quota è rivalutabile.
L’Associazione si compone di quattro categorie di soci:

Soci Onorari: sono quei soci che per particolari meriti e benemerenze in campo equestre, sono proclamati tali dall’assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Nazionale: essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale annua.
Soci Vitalizi: sono quei soci che, verso la corresponsione di una quota contributiva determinata dal Consiglio Nazionale, mantengono la qualifica di socio (sostenitore o effettivo) per tutta la durata dell’associazione.
Soci Sostenitori: possono essere persone fisiche ovvero giuridiche che intendano dimostrare la propria solidarietà all’Associazione mediante un fattivo contributo, così come deliberato dal Consiglio Nazionale.
Soci Effettivi: sono persone fisiche praticanti la disciplina del Concorso Completo, in possesso di Patente, Brevetto o di autorizzazione a montare F.I.S.E..
Per ottenere la qualifica di socio effettivo e di socio sostenitore, è necessario presentare domanda al Consiglio Nazionale ed ottenerne l’ammissione che potrà essere negata solamente previa motivazione.
Essi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua che viene determinata dal Consiglio Nazionale.
Le domande di ammissione a socio effettivo o sostenitore di giovani in minore età, dovranno essere corredate da una dichiarazione di un genitore, o di chi ne fa le veci, di accettazione degli impegni assunti con la domanda.
La quota sociale annua viene ridotta della metà per i soci che al 1° Giugno dell’anno non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Il consiglio nazionale avrà, altresì, facoltà di determinare una quota di ingresso nella misura e con modalità ritenute più opportune.
I nominativi dei soci sono trascritti in apposito libro, liberamente consultabile da tutti i soci stessi.

5) DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci onorari, vitalizi, sostenitori ed effettivi, hanno diritto di partecipazione alla vita associativa, alle assemblee dell’Associazione ed al voto qualora maggiori di età.
Non possono esercitare il diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Tutti i soci partecipano all’attività sportiva dell’Associazione ed hanno diritto ad essere assistiti dalla stessa nell’ambito dell’attività equestre, nonché a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente predisposti dall’Associazione.

6) OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto dell’Associazione nonché di ogni provvedimento o deliberazione assunta dai suoi organi nel rispetto delle singole sfere di competenza; - al pagamento delle quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
- a comunicare eventuali modifiche di domicilio ovvero di indirizzo entro trenta giorni dal cambiamento.

7) DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione in caso di:
- decesso;
- morosità, protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale, previa richiesta a mezzo di specifica diffida scritta. In tale ipotesi rimane impregiudicato il diritto dell’Associazione ad agire per ottenere il debito insoluto ed il risarcimento danno;
- dimissioni volontarie che dovranno essere comunicate al Consiglio Nazionale con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso: in tale caso i soci rimarranno tenuti al pagamento dei contributi dovuti sino al termine dell’esercizio;
- radiazione deliberata dal Consiglio Nazionale secondo le modalità in seguito descritte.
Ai soci che cessano, anche per radiazione, non spetta alcun diritto sul fondo associativo.

8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea generale dei soci.
- Il Presidente.
- L’eventuale Presidente onorario.
- Il Vicepresidente.
- Il Consiglio Nazionale.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente ed a titolo onorifico.

9) ASSEMBLEA
L’assemblea è sovrana e le sue deliberazioni, prese secondo legge ed in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
I soci devono essere riuniti in assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre dell’anno sociale; in assemblea straordinaria qualora il Presidente od almeno la metà del Consiglio Nazionale ne ravvisino la necessità, o ne sia fatta domanda al Consiglio Nazionale da almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Le assemblee sono convocate, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia mediante lettera semplice ovvero altro mezzo di comunicazione scritto o telematico contenente la data ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno, da inviare a tutti i soci al loro domicilio almeno sette giorni prima della riunione ovvero anche mediante avviso, contenente le stesse indicazioni, affisso presso la sede, in apposita bacheca, nel medesimo termine.
L’assemblea ordinaria e straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, che si potrà tenere anche trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I soci possono farsi rappresentare all’assemblea da altro socio: ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere dell’assemblea straordinaria dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi in assemblea nel caso in cui la delibera verta sullo scioglimento dell’Associazione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Nazionale ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) le delibere di approvazione e di modifica dello statuto sociale;
b) la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) la nomina del Consiglio Nazionale, di tre revisori dei conti scelti tra i soci e del Consiglio dei Probiviri i cui membri sono scelti tra i soci;
b) l’approvazione del rendiconto economico finanziario;
c) l’approvazione di un eventuale regolamento;
d) ogni altra delibera assembleare che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria.
Le deliberazioni dell’assemblea sono trascritte in apposito libro liberamente consultabile da tutti i soci.

10) PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale e mantiene la carica per quattro anni. Al termine della carica è immediatamente rieleggibile.
Sono di competenza del Presidente:
a) l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio se non diversamente delegate;
b) la facoltà di invitare persone non socie a prendere parte alle manifestazioni dell’Associazione;
c) la convocazione dell’assemblea straordinaria;
Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed anche in giudizio: può sempre assumere provvedimenti d’urgenza, salvo successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

11) PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario viene eventualmente eletto, dall’assemblea dei soci, con le modalità che la stessa determina, su proposta del Consiglio Nazionale ed è scelto tra le persone che, avendo ricoperto la carica di consigliere, abbiano conseguito particolari meriti all’interno dell’Associazione. Egli ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e di intervenire in merito ma non ha diritto di voto.

12) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in assenza di quest’ultimo.

13) CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da cinque a nove consiglieri scelti tra i soci e liberamente nominati dall’assemblea ordinaria. Nel caso che, per qualunque causa, venisse a decadere la minoranza dei consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla cooptazione di nuovi membri in sostituzione che dovranno essere confermati alla prima assemblea successiva.
Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni (ciclo olimpico) e tutti i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.
Non possono ricoprire la carica di consiglieri:
a) coloro che abbiano riportato condanne, regolarmente passate in giudicato, per delitti non colposi;
b) coloro che siano stati radiati dalla F.I.S.E. ovvero da altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI o che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno.
Sono di competenza del Consiglio Nazionale:
a) la nomina, fra i suoi membri, del Presidente e del VicePresidente;
b) l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione con facoltà di delega, per atti o categorie di atti, a singoli componenti del Consiglio Nazionale;
c) l’ammissione all’Associazione delle persone che ne faranno domanda scritta con le modalità descritte precedentemente;
d) la predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale con la relativa relazione da sottoporre all’assemblea;
e) la determinazione, da prendersi di anno in anno, della quota sociale per i soci vitalizi nonché di quella annua per i soci effettivi e dell’eventuale quota di ingresso;
f) la sospensione o la radiazione di soci per inadempienza allo statuto sociale o per gravi motivi di ordine morale o sportivo;
g) la nomina di un eventuale segretario e la definizione delle sue eventuali competenze;
i) la ratifica dei provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
l) la creazione di commissioni tecniche, finanziarie e sportive.
m) il controllo della gestione amministrativa e sportiva dell’Associazione.
Il Consiglio potrà validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei voti qualunque sia il numero presente dei suoi componenti: in caso di parità, prevarrà la proposta che avrà avuto il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro consultabile dai consiglieri e dai revisori dei conti.
Il Consigliere che per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni, è dichiarato dimissionario.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno tre volte durante l’anno e, in ogni caso, ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri: in simile ipotesi la riunione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei consiglieri ovvero in caso di mancata approvazione del rendiconto economico finanziario da parte dell’assemblea, il Consiglio decade.
In tale ipotesi lo stesso provvederà all’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni dei consiglieri che dovranno essere indette entro sessanta giorni.
Le riunioni del Consiglio nazionale possono svolgersi validamente anche mediante sistemi di audio o video conferenza previa comunicazione a tutti i consiglieri e revisori dei conti delle modalità di contatto.
In tale caso tutti i consiglieri ed i revisori così presenti dovranno approvare successivamente il relativo verbale: quest’ultimo si intenderà approvato anche trascorsi quindici giorni dall’invio dello stesso agli interessati senza che siano pervenute osservazioni.

14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri scelti tra i soci che vengono eletti dall’assemblea.
I Revisori provvedono tra loro alla nomina del Presidente dei Revisori e mantengono la carica per quattro anni; gli stessi sono immediatamente rieleggibili.
Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell’assemblea con facoltà di intervento sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Collegio esercita il controllo sull’intera gestione economico finanziaria dell’Associazione e presenta una dettagliata relazione sul conto consuntivo.
Tutti i verbali delle riunioni del Collegio sono raccolti in apposito libro consultabile dai consiglieri e dai Revisori stessi.

15) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica quattro anni ed i cui membri sono immediatamente rieleggibili. Esso è composto da tre membri effettivi e da uno supplente. Il Collegio e’ competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dal punto 1) al punto 3) dell’art. 16.
Il Collegio è, altresi’, competente a dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci ovvero tra i soci medesimi in merito al rapporto associativo.
Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dalla statuto F.I.S.E..

16) NORME DISCIPLINARI
E’ passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello statuto dell’Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, di scorrettezza sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alle dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell’infrazione;
2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale e sportiva;
3) la radiazione.
La sanzione di cui al punto 2) può anche prevedere l’inibizione a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell’Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante e legittima, altresì, l’aumento della pena di un terzo. La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall’assemblea dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri.

17) PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all’incolpato ed al denunciante. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’incolpato.

18) PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
Il patrimonio sociale è costituito da:
- le quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
- i contributi della F.I.S.E. o di altri Federazioni Sportive;
- eventuali donazioni o lasciti;
- eventuali entrate delle attività dell’Associazione svolte in ossequio allo statuto;
- eventuali impianti od attrezzature di proprietà dell’Associazione.
I beni di proprietà dell’Associazione sono elencati in apposito libro inventario, consultabile dai Consiglieri e dai Revisori.
L’esercizio sociale ha durata annuale e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà essere sottoposto, a cura del Consiglio Nazionale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, per l’approvazione all’assemblea dei soci un rendiconto consuntivo economico e finanziario nonché una relazione sulla gestione.
Detto rendiconto e la relazione sulla gestione, redatti dal Consiglio Nazionale, resteranno depositati, a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l’assemblea e verranno trascritti nel libro delle assemblee una volta approvati.
Il rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione.

19) MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
L’Associazione non potrà rendere esecutive modifiche di sorta al proprio statuto senza che la F.I.S.E. abbia espresso la sua approvazione in merito alla variazione. In caso di mancata approvazione da parte della F.I.S.E., l’assemblea dell’Associazione sceglierà tra la rinunzia alla variazione del proprio statuto e la perdita degli eventuali particolari riconoscimenti.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione è valida esclusivamente con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Per l’approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno due terzi dei voti validi.
Nel caso in cui non si raggiungano le maggioranze sopra previste l’assemblea straordinaria verrà nuovamente convocata per altra data e si intenderà costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza degli stessi.
In caso di scioglimento tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalla F.I.S.E., dovranno essere devolute alla F.I.S.E. stessa la quale a sua volta le devolverà a favore di altra Associazione avente gli stessi intendimenti o, comunque, a favore dello sport equestre.

20) CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci ovvero tra i soci medesimi in merito al rapporto associativo, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due di comune accordo, o in mancanza di accordo, dal Presidente della F.I.S.E..
Gli arbitri pronunzieranno la loro decisione in via rituale secondo equità, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle regole processuali comuni.

18 aprile 2005
 


GHERARDI ALESSANDRA
MORA FEDERICO
ZAVISCHI FEDERICA


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Tesseramento 2010.


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