Presidente Onorario
Paolo Reinach
Presidente
Roberto Censabella
Vice-Presidente
Filippo Cerulli Irelli
|
Consiglieri
Argenta Campello
Sandro Fiorani
Mario Gatti
Roberto Gatti
Lodovico Nava
Riccardo Roversi
Roberto Smith
|
Revisori dei Conti:
Patrick Cattaneo
Giuseppe Pepi
Alberto Soldi |
Probiviri:
Giovanni Andreis
Giacomo Della Chiesa
Edoardo Lucheschi
Leopoldo Torlonia (supplente)
|
L’ANCCE, Associazione Nazionale Concorso Completo di Equitazione, è
un’associazione sportiva apolitica, senza scopo di lucro, nata per difendere gli
interessi sportivi dei cavalieri e promuovere la disciplina in ogni suo aspetto.
Qui di seguito vi proponiamo lo Statuto sul quale si fonda e con il quale regola
le sue attività.
STATUTO
1) COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata
Associazione Nazionale Concorso Completo di Equitazione (ANCCE)
- Associazione Sportiva Dilettantistica - in forma di Associazione
non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile.
Essa si ispira a principi democratici ed al principio della
partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e
di pari opportunità.
L’Associazione è aggregata alla F.I.S.E. ( Federazione Italiana
Sport Equestri) e, come tale, riconosciuta dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano).
Sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà anche richiedere
l’affiliazione alla F.I.S.E..
L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni
statutarie e regolamentari della F.I.S.E. e si impegna ad
ottemperare a tutte le deliberazioni e decisioni dei suoi organi
adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza,
obbligandosi altresì ad accettare eventuali sanzioni di natura
disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
2) DURATA E SEDE
L’Associazione ha sede in Milano, via Fetonte 21 e la sua durata è
illimitata.
3) SCOPI
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Le finalità dell’Associazione sono:
- riunire, segnatamente in campo agonistico, i praticanti dello
sport equestre nella specializzazione del Concorso Completo,
svolgere attività sportive connesse, con particolare riferimento
all’attività di organizzazione compresa l’attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nonché promuovere,
anche a livello internazionale, detta pratica equestre;
- tutelare gli interessi sportivi dei propri iscritti, in Italia ed
all’estero, nelle manifestazioni regionali, nazionali ed
internazionali;
- promuovere la formazione psicofisica e morale degli atleti,
reprimendo l’uso di sostanze e di metodi che possano alterare le
naturali prestazioni dei cavalli e degli atleti stessi nelle
attività agonistiche e sportive.
L’Associazione ha facoltà di promuovere e gestire attività
commerciali strutturalmente funzionali e connesse agli scopi sociali,
nonché svolgere attività di gestione, conduzione di iniziative e
manutenzione di impianti ed attrezzature sportive relative alla
pratica del Concorso Completo.
In ogni caso i proventi che a norma del presente statuto possano
derivare all’Associazione, dovranno essere destinati esclusivamente
al sostentamento ed alle attività della Associazione stessa e
l’eventuale eccedenza attiva di gestione di ciascun anno dovrà
essere reinvestita esclusivamente per il perseguimento dell’attività
sportiva.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, durante la vita
dell’Associazione, anche in modo indiretto, utili od avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che detta
destinazione o distribuzione non sia prevista da disposizioni di
legge.
4) SOCI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di
soci, e nel rispetto della suddivisione di cui infra i Cavalieri,
Proprietari, Allevatori e quadri Tecnici che siano cittadini
italiani e stranieri, senza alcuna distinzione tra loro, che
abbiano dimostrato il loro interesse ed impegno attivo nella pratica
equestre del Concorso Completo, dotati di irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva.
Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto
associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
La qualifica di socio non è trasmissibile per atto tra vivi ma solo
mortis causa, né tale quota è rivalutabile.
L’Associazione si compone di quattro categorie di soci:
Soci Onorari: sono quei soci che per particolari meriti e
benemerenze in campo equestre, sono proclamati tali dall’assemblea
generale dei soci, su proposta del Consiglio Nazionale: essi sono
esonerati dal pagamento della quota sociale annua.
Soci Vitalizi: sono quei soci che, verso la corresponsione di una
quota contributiva determinata dal Consiglio Nazionale, mantengono
la qualifica di socio (sostenitore o effettivo) per tutta la durata
dell’associazione.
Soci Sostenitori: possono essere persone fisiche ovvero giuridiche
che intendano dimostrare la propria solidarietà all’Associazione
mediante un fattivo contributo, così come deliberato dal Consiglio
Nazionale.
Soci Effettivi: sono persone fisiche praticanti la disciplina del
Concorso Completo, in possesso di Patente, Brevetto o di
autorizzazione a montare F.I.S.E..
Per ottenere la qualifica di socio effettivo e di socio sostenitore,
è necessario presentare domanda al Consiglio Nazionale ed ottenerne
l’ammissione che potrà essere negata solamente previa motivazione.
Essi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua che viene
determinata dal Consiglio Nazionale.
Le domande di ammissione a socio effettivo o sostenitore di giovani
in minore età, dovranno essere corredate da una dichiarazione di un
genitore, o di chi ne fa le veci, di accettazione degli impegni
assunti con la domanda.
La quota sociale annua viene ridotta della metà per i soci che al 1°
Giugno dell’anno non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Il consiglio nazionale avrà, altresì, facoltà di determinare una
quota di ingresso nella misura e con modalità ritenute più
opportune.
I nominativi dei soci sono trascritti in apposito libro,
liberamente consultabile da tutti i soci stessi.
5) DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci onorari, vitalizi, sostenitori ed effettivi, hanno
diritto di partecipazione alla vita associativa, alle assemblee
dell’Associazione ed al voto qualora maggiori di età.
Non possono esercitare il diritto di voto i soci che non siano in
regola con il pagamento delle quote sociali.
Tutti i soci partecipano all’attività sportiva dell’Associazione ed
hanno diritto ad essere assistiti dalla stessa nell’ambito
dell’attività equestre, nonché a fruire dei vantaggi e delle
agevolazioni eventualmente predisposti dall’Associazione.
6) OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto dell’Associazione nonché di ogni
provvedimento o deliberazione assunta dai suoi organi nel rispetto
delle singole sfere di competenza; - al pagamento delle quote
sociali nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale entro il 31
marzo di ogni anno;
- a comunicare eventuali modifiche di domicilio ovvero di indirizzo
entro trenta giorni dal cambiamento.
7) DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione in caso di:
- decesso;
- morosità, protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del
versamento della quota associativa annuale, previa richiesta a mezzo
di specifica diffida scritta. In tale ipotesi rimane impregiudicato
il diritto dell’Associazione ad agire per ottenere il debito
insoluto ed il risarcimento danno;
- dimissioni volontarie che dovranno essere comunicate al Consiglio
Nazionale con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine
dell’anno in corso: in tale caso i soci rimarranno tenuti al
pagamento dei contributi dovuti sino al termine dell’esercizio;
- radiazione deliberata dal Consiglio Nazionale secondo le modalità
in seguito descritte.
Ai soci che cessano, anche per radiazione, non spetta alcun diritto
sul fondo associativo.
8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea generale dei soci.
- Il Presidente.
- L’eventuale Presidente onorario.
- Il Vicepresidente.
- Il Consiglio Nazionale.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente ed a titolo
onorifico.
9) ASSEMBLEA
L’assemblea è sovrana e le sue deliberazioni, prese secondo legge ed
in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se
assenti o dissenzienti.
I soci devono essere riuniti in assemblea ordinaria entro il primo
quadrimestre dell’anno sociale; in assemblea straordinaria qualora
il Presidente od almeno la metà del Consiglio Nazionale ne ravvisino
la necessità, o ne sia fatta domanda al Consiglio Nazionale da
almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Le assemblee sono convocate, anche fuori della sede sociale, purchè
in Italia mediante lettera semplice ovvero altro mezzo di
comunicazione scritto o telematico contenente la data ed il luogo
della riunione nonché l’ordine del giorno, da inviare a tutti i soci
al loro domicilio almeno sette giorni prima della riunione ovvero
anche mediante avviso, contenente le stesse indicazioni, affisso
presso la sede, in apposita bacheca, nel medesimo termine.
L’assemblea ordinaria e straordinaria si ritiene validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato
almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, che si potrà
tenere anche trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I soci possono farsi rappresentare all’assemblea da altro socio:
ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza semplice dei
presenti. Le delibere dell’assemblea straordinaria dovranno essere
assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi
espressi in assemblea nel caso in cui la delibera verta sullo
scioglimento dell’Associazione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Nazionale
ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più
anziano.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) le delibere di approvazione e di modifica dello statuto sociale;
b) la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) la nomina del Consiglio Nazionale, di tre revisori dei conti
scelti tra i soci e del Consiglio dei Probiviri i cui membri sono
scelti tra i soci;
b) l’approvazione del rendiconto economico finanziario;
c) l’approvazione di un eventuale regolamento;
d) ogni altra delibera assembleare che non sia di competenza
dell’assemblea straordinaria.
Le deliberazioni dell’assemblea sono trascritte in apposito libro
liberamente consultabile da tutti i soci.
10) PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale e mantiene la
carica per quattro anni. Al termine della carica è immediatamente
rieleggibile.
Sono di competenza del Presidente:
a) l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio
se non diversamente delegate;
b) la facoltà di invitare persone non socie a prendere parte alle
manifestazioni dell’Associazione;
c) la convocazione dell’assemblea straordinaria;
Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed
anche in giudizio: può sempre assumere provvedimenti d’urgenza,
salvo successiva ratifica del Consiglio Nazionale.
11) PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario viene eventualmente eletto, dall’assemblea
dei soci, con le modalità che la stessa determina, su proposta del
Consiglio Nazionale ed è scelto tra le persone che, avendo ricoperto
la carica di consigliere, abbiano conseguito particolari meriti
all’interno dell’Associazione. Egli ha diritto di partecipare alle
riunioni del Consiglio e di intervenire in merito ma non ha
diritto di voto.
12) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in assenza di
quest’ultimo.
13) CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da cinque a nove consiglieri
scelti tra i soci e liberamente nominati dall’assemblea ordinaria.
Nel caso che, per qualunque causa, venisse a decadere la minoranza
dei consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla cooptazione di
nuovi membri in sostituzione che dovranno essere confermati alla
prima assemblea successiva.
Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni (ciclo olimpico)
e tutti i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.
Non possono ricoprire la carica di consiglieri:
a) coloro che abbiano riportato condanne, regolarmente passate in giudicato, per delitti non colposi;
b) coloro che siano stati radiati dalla F.I.S.E. ovvero da altre
Federazioni Sportive riconosciute dal CONI o che abbiano subito
squalifiche complessivamente superiori ad un anno.
Sono di competenza del Consiglio Nazionale:
a) la nomina, fra i suoi membri, del Presidente e del VicePresidente;
b) l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione
con facoltà di delega, per atti o categorie di atti, a singoli
componenti del Consiglio Nazionale;
c) l’ammissione all’Associazione delle persone che ne faranno
domanda scritta con le modalità descritte precedentemente;
d) la predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale
con la relativa relazione da sottoporre all’assemblea;
e) la determinazione, da prendersi di anno in anno, della quota
sociale per i soci vitalizi nonché di quella annua per i soci
effettivi e dell’eventuale quota di ingresso;
f) la sospensione o la radiazione di soci per inadempienza allo
statuto sociale o per gravi motivi di ordine morale o sportivo;
g) la nomina di un eventuale segretario e la definizione delle sue
eventuali competenze;
i) la ratifica dei provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
l) la creazione di commissioni tecniche, finanziarie e sportive.
m) il controllo della gestione amministrativa e sportiva
dell’Associazione.
Il Consiglio potrà validamente deliberare con la presenza della
maggioranza dei voti qualunque sia il numero presente dei suoi
componenti: in caso di parità, prevarrà la proposta che avrà avuto
il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro
consultabile dai consiglieri e dai revisori dei conti.
Il Consigliere che per tre volte, anche non consecutive, senza
giustificato motivo, non interviene alle riunioni, è dichiarato
dimissionario.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno tre volte
durante l’anno e, in ogni caso, ogniqualvolta ne facciano richiesta
almeno quattro consiglieri: in simile ipotesi la riunione dovrà
avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei
consiglieri ovvero in caso di mancata approvazione del rendiconto
economico finanziario da parte dell’assemblea, il Consiglio decade.
In tale ipotesi lo stesso provvederà all’ordinaria amministrazione
fino a nuove elezioni dei consiglieri che dovranno essere indette
entro sessanta giorni.
Le riunioni del Consiglio nazionale possono svolgersi validamente
anche mediante sistemi di audio o video conferenza previa
comunicazione a tutti i consiglieri e revisori dei conti delle
modalità di contatto.
In tale caso tutti i consiglieri ed i revisori così presenti
dovranno approvare successivamente il relativo verbale: quest’ultimo
si intenderà approvato anche trascorsi quindici giorni dall’invio
dello stesso agli interessati senza che siano pervenute osservazioni.
14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri scelti
tra i soci che vengono eletti dall’assemblea.
I Revisori provvedono tra loro alla nomina del Presidente dei
Revisori e mantengono la carica per quattro anni; gli stessi sono
immediatamente rieleggibili.
Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale e
dell’assemblea con facoltà di intervento sugli argomenti all’ordine
del giorno.
Il Collegio esercita il controllo sull’intera gestione economico finanziaria
dell’Associazione e presenta una dettagliata relazione sul conto
consuntivo.
Tutti i verbali delle riunioni del Collegio sono raccolti in
apposito libro consultabile dai consiglieri e dai Revisori stessi.
15) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri
che dura in carica quattro anni ed i cui membri sono immediatamente
rieleggibili. Esso è composto da tre membri effettivi e da uno
supplente. Il Collegio e’ competente a giudicare tutte le infrazioni
commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dal punto 1) al punto
3) dell’art. 16.
Il Collegio è, altresi’, competente a dirimere qualsiasi
controversia dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci ovvero
tra i soci medesimi in merito al rapporto associativo.
Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.
Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto
definitivo il provvedimento. Le decisioni dei probiviri sono
appellabili secondo quanto stabilito dalla statuto F.I.S.E..
16) NORME DISCIPLINARI
E’ passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso
responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza
dello statuto dell’Associazione e delle altre disposizioni emanate
dal Consiglio Direttivo, di scorrettezza sportive e/o disciplinari
ovunque commesse, di comportamento non conforme alle dignità ed ai
doveri di socio. Le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a
seconda della gravità dell’infrazione;
2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da
ogni attività sociale e sportiva;
3) la radiazione.
La sanzione di cui al punto 2) può anche prevedere l’inibizione a
frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi
dell’Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata
una aggravante e legittima, altresì, l’aumento della pena di un
terzo. La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi
motivi dall’assemblea dell’Associazione su proposta del Consiglio
Direttivo previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio
dei Probiviri.
17) PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una
previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L’atto con
il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito
all’incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro
quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere
ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve
essere comunicata per iscritto all’incolpato ed al denunciante. Il
Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può
ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere,
assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare
dell’incolpato.
18) PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
Il patrimonio sociale è costituito da:
- le quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
- i contributi della F.I.S.E. o di altri Federazioni Sportive;
- eventuali donazioni o lasciti;
- eventuali entrate delle attività dell’Associazione svolte in
ossequio allo statuto;
- eventuali impianti od attrezzature di proprietà dell’Associazione.
I beni di proprietà dell’Associazione sono elencati in apposito
libro inventario, consultabile dai Consiglieri e dai Revisori.
L’esercizio sociale ha durata annuale e chiude al 31 Dicembre di
ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà
essere sottoposto, a cura del Consiglio Nazionale, corredato dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei conti, per l’approvazione
all’assemblea dei soci un rendiconto consuntivo economico e
finanziario nonché una relazione sulla gestione.
Detto rendiconto e la relazione sulla gestione, redatti dal
Consiglio Nazionale, resteranno depositati, a disposizione dei soci,
presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l’assemblea
e verranno trascritti nel libro delle assemblee una volta approvati.
Il rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economica dell’Associazione.
19) MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
L’Associazione non potrà rendere esecutive modifiche di sorta al
proprio statuto senza che la F.I.S.E. abbia espresso la sua
approvazione in merito alla variazione. In caso di mancata
approvazione da parte della F.I.S.E., l’assemblea dell’Associazione
sceglierà tra la rinunzia alla variazione del proprio statuto e la
perdita degli eventuali particolari riconoscimenti.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione è valida
esclusivamente con la presenza della maggioranza degli aventi
diritto al voto.
Per l’approvazione della proposta di scioglimento sono necessari
almeno due terzi dei voti validi.
Nel caso in cui non si raggiungano le maggioranze sopra previste
l’assemblea straordinaria verrà nuovamente convocata per altra data
e si intenderà costituita qualunque sia il numero dei presenti e
delibererà a maggioranza degli stessi.
In caso di scioglimento tutte le attività sociali che eventualmente
rimanessero dopo l’estinzione dei debiti, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge o dalla F.I.S.E., dovranno essere
devolute alla F.I.S.E. stessa la quale a sua volta le devolverà a
favore di altra Associazione avente gli stessi intendimenti o,
comunque, a favore dello sport equestre.
20) CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione ed i
soci ovvero tra i soci medesimi in merito al rapporto associativo,
sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale
composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti
contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due
di comune accordo, o in mancanza di accordo, dal Presidente della
F.I.S.E..
Gli arbitri pronunzieranno la loro decisione in via rituale secondo
equità, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle
regole processuali comuni.
18 aprile 2005
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